Controlli Iva e obbligato solidale: la Cassazione esclude l’impugnabilità della comunicazione ex art. 60-bis

Con l’Ordinanza n. 31530 del 3 dicembre 2025, la Corte di Cassazione (Sez. V Civile) ha affermato che la comunicazione dell’esito del controllo ex art. 60-bis del DPR n. 633/1972, con cui l’Amministrazione finanziaria informa il soggetto obbligato in solido dell’avvenuta iscrizione a ruolo per gli importi IVA non versati dal cedente, non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 546/1992.

Secondo la Suprema Corte, tale comunicazione ha finalità meramente informativa e non presenta natura provvedimentale, non essendo idonea a incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente. In particolare, essa non modifica unilateralmente né la posizione sostanziale né quella processuale dell’obbligato solidale, limitandosi a dare atto dell’iscrizione a ruolo già intervenuta.

La Cassazione precisa inoltre che la comunicazione non può essere qualificata come “prima manifestazione” di un atto tributario impugnabile, poiché segue l’invito ad adempiere, che rappresenta il vero atto suscettibile di contestazione. Ne deriva l’esclusione dell’impugnabilità della comunicazione dell’esito del controllo, anche quando essa riguardi l’iscrizione a ruolo del soggetto obbligato in solido.

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