Contratto di lavoro, cambio del luogo abituale e legge applicabile: chiarimenti della Corte di Giustizia UE

In mancanza di scelta delle parti, il nuovo luogo di lavoro destinato a divenire il luogo di lavoro abituale deve essere preso in considerazione nell’ambito dell’esame dell’insieme delle circostanze al fine di determinare la legge che sarebbe applicabile.

Con Sentenza nella causa C-485/24 la Core di Giustizia Europea chiarisce come va determinata la legge applicabile in caso di cambiamento del luogo di lavoro abituale.
In particolare, la questione è quella di stabilire quale sarebbe la legge applicabile, se le parti non l’avessero scelta, nel caso in cui il lavoratore, dopo aver svolto il suo lavoro per un certo periodo in un determinato luogo, si trovi a dover svolgere le sue attività in un luogo diverso, destinato a divenire il nuovo luogo di lavoro abituale.

Secondo la Corte, l’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali impone di individuare il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività.
Qualora il lavoratore, dopo aver operato in più Stati, abbia svolto in modo duraturo le proprie mansioni in un solo Stato, destinato, secondo la chiara volontà delle parti, a divenire il nuovo luogo di lavoro abituale, occorre fare riferimento al periodo di lavoro più recente.

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