Per diventare impresa sociale è necessario, in ogni caso, inserire nel proprio atto costitutivo alcune indicazioni obbligatorie previste dalla normativa specifica (D. Lgs n. 112/2017). Bisogna, infatti, individuare:
– la tipologia e “quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione”;
– il carattere sociale dell’impresa;
– l’oggetto sociale (in particolare se esso consista nello svolgimento in forma di impresa e in via prevalente di attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112 ovvero se riguardi l’inserimento lavorativo ai sensi dei successivi commi 4 e 5 del medesimo articolo 2 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112).
Altri elementi imprescindibili sono:
– l’assenza di scopo di lucro (art. 5, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112);
– il riferimento all’impresa sociale nella denominazione (art. 6, del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 112);
– le regole per l’individuazione e la nomina dei componenti degli organi sociali e i requisiti di questi ultimi (art. 7, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112);
– le modalità di ammissione ed esclusione di soci e associati e le caratteristiche del rapporto sociale, al fine di esplicitare l’assenza di discriminazioni (art. 8 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112);
– la nomina, le caratteristiche e i compiti dell’organo di controllo (art. 10 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112);
– i casi e le modalità di partecipazione di lavoratori e utenti all’assemblea degli associati o soci nonché gli eventuali ulteriori contenuti (articolo 11, del D.lgs 3 luglio 2017, n. 112);
– le disposizioni da adottare in caso di devoluzione del patrimonio.
A verificare la presenza nell’atto costitutivo dei contenuti obbligatori previsti è la Camera di commercio competente nella fase di richiesta di iscrizione nell’apposita sezione delle imprese sociali.
Per conciliare le richieste del Codice civile e del D.Lgs 112 del 2017, quindi, bisogna mantenere le clausole minime essenziali delle S.r.l. semplificate e quelle specifiche dell’impresa sociale, in linea con le indicazioni della circolare 2657/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico.