La qualifica normativa di Impresa Sociale, quindi, può essere assunta a condizione che presenti i requisiti previsti dal D.lgs. 112/2017, da tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria. Possono acquisire la qualifica di Impresa Sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del Codice civile:
- Associazioni;
- Fondazioni;
- Società di capitali (S.p.a.; S.R.L.; S.R.L.S; S.a.p.A; società cooperative);
- Società di persone (snc e sas).
Non possono acquisire la qualifica di Impresa Sociale:
- le società costituite da un unico Socio persona fisica;
- le Amministrazioni Pubbliche;
- gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli Soci o Associati.
L’Impresa Sociale è costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli Atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa e in particolare indicare:
- l’oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2 commi 1, 2 e 3 o le condizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5 del D.lgs 112/2017;
- l’assenza di scopo di lucro.
L’atto pubblico deve essere redatto dal Notaio, mentre la scrittura privata può essere redatta anche da altri (e precisamente da chiunque). Il Codice di Deontologia notarile stabilisce che anche quando il Notaio viene chiamato ad autenticare una scrittura privata redatta da altri (cioè dalle parti stesse o da professionisti o da altre persone di loro fiducia) deve controllare che tale documento sia conforme alla Legge e corrisponda alla vera volontà delle parti, anche mediante la lettura prima che sia sottoscritto.