Rottamazione quinques cartelle esattoriali 2026

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La Legge di Bilancio 2026 (Art. 1, commi da 82 a 110, Legge n. 199/2025) ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione.

La norma prevede una sanatoria per ruoli relativi all’omesso versamento di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter , D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter , D.P.R. n.633/1972 , o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e il 31/12/2023: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della “cartella di pagamento”.

La definizione può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato e prevede il versamento di:

  • somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale
  • rimborsi delle spese per le procedure esecutive
  • rimborsi delle spese di notifica della cartella di pagamento

NON sono invece dovute

  • le sanzioni e gli interessi inclusi nei carichi
  • gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
  • le sanzioni e somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
  • le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, ovvero nel numero massimo di 54 rate bimestrali.

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

L’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.

Resta pertanto di competenza dell’agente di riscossione determinare nel dettaglio l’importo dovuto e la suddivisione in rate; quanto determinato con questo foglio di calcolo è puramente indicativo.

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