I sindaci dell’impresa sociale sono chiamati ad esercitare compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa (con particolare riguardo a quelle disposizioni del decreto in esame che maggiormente connotano la qualifica di impresa sociale), nonché ad attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida in materia.
Il superamento delle soglie dimensionali fissate dall’articolo 2435-bis del Codice civile assume invece rilevanza ai fini dell’assoggettamento dell’impresa sociale, oltre all’obbligo del controllo interno appena descritto, all’obbligo del controllo contabile da parte dei revisori legali o società di revisione o da sindaci iscritti nell’apposito registro.