Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.
Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.
Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all’articolo 51.
Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.
La vendita degli immobili deve sempre essere fatta tramite asta pubblica. È discrezione del giudice delegato, solo in casi particolari, solo quando il bene da vendere non è una quota intera, ma una piccola frazione, disporre modalità particolari per la vendita.
La legge però non prevede trattative private.
Il Giudice Delegato dispone la vendita dei beni immobili “nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano” con le relative servitù attive e passive.
Le modalità per partecipare all’asta si rinvengono nel decreto del giudice delegato che dispone la vendita “con incanto” dei beni immobili di compendio del fallimento.
Nel provvedimento che dispone la vendita, il Giudice Delegato stabilisce: se la vendita si deve fare in uno o più lotti, il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora, il termine tra il compimento delle forme di pubblicità e l’asta, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria. Il Giudice Delegato dispone altresì l’ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti, la misura minima che si deve apportare alle offerte ed il termine entro il quale il prezzo deve essere depositata.
Secondo l’art. 579 c.p.c. ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto.
La domanda, che viene presentata come modello nel seguito, può essere presentata su foglio semplice, con l’apposizione di una marca da bollo di euro 16,00.
Nella bozza proposta le opzioni, le alternative e in generale ciò che deve essere inserito o eliminato è fra parentesi quadre; le eventuali ulteriori opzioni all’interno delle parentesi quadre sono fra i segni “”; le note e i commenti sono in corsivo.
