Rottamazione quinquies e rate non pagate: quando si rischia davvero la decadenza

L’Agenzia delle Entrate-riscossione ha pubblicato le FAQ in tema di Rottamazione quinques, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), chiarendo diversi aspetti applicativi della nuova definizione agevolata, tra cui le ipotesi di decadenza dal beneficio.

In particolare, la Rottamazione-quinquies perde efficacia in caso di omesso o insufficiente versamento:

  • della prima e unica rata (in caso di pagamento in un’unica soluzione, con scadenza 31 luglio 2026);
  • di due rate, anche non consecutive;
  • dell’ultima rata, nel caso di pagamento rateale.

Quando si verifica la decadenza, la normativa stabilisce che:

  • le somme già versate restano acquisite a titolo di acconto sulle somme
    complessivamente dovute;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei
    carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa, con la possibilità per l’Agente della riscossione di avviare nuove azioni cautelari o esecutive, oppure proseguire quelle già avviate prima della domanda di adesione;
  • i carichi interessati non possono più essere rateizzati ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973.

Ma cosa accade se si salta una rata diversa dall’ultima?
Su questo punto l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento importante.
Nel caso di pagamento rateale, la legge consente al contribuente di restare in arretrato con una sola rata del piano senza incorrere immediatamente nella decadenza dalla definizione agevolata.
In pratica, se una rata non viene pagata (o viene pagata solo in parte), il contribuente mantiene il beneficio a condizione che nei versamenti successivi recuperi l’importo non corrisposto. Quando viene pagata la rata successiva, la somma versata viene infatti imputata automaticamente alla rata precedente rimasta insoluta, in tutto o in parte.

L’effetto pratico: attenzione all’ultima rata
Questo meccanismo, però, può avere conseguenze rilevanti.
Si pensi, ad esempio, a una Rottamazione quinquies articolata in tre rate:

  • il contribuente paga regolarmente la prima rata;
  • salta la seconda rata;
  • versa la terza rata, che è anche l’ultima.

In questo caso, il pagamento effettuato a saldo della terza rata viene imputato alla seconda rata rimasta impagata. Di conseguenza, dal punto di vista sostanziale, risulta non versata l’ultima rata del piano.
Poiché il mancato pagamento dell’ultima rata comporta espressamente la decadenza dalla Rottamazione quinquies, il contribuente perde il beneficio della definizione agevolata e l’Agente della riscossione può riprendere integralmente le attività di recupero.

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