Esecuzioni immobiliari, buone prassi CSM: il G.E. deve valorizzare le effettive capacità e attitudini degli ausiliari

Nella nomina degli ausiliari, quali esperti stimatori, custodi giudiziari e professionisti delegati, il Giudice dell’Esecuzione “avrà cura di valorizzare le effettive capacità e attitudini, la pregressa esperienza maturata nel settore, i percorsi di formazione, nonché la idoneità della struttura organizzativa del professionista”.

Questo importante principio è stato espresso chiaramente dal Consiglio Superiore della Magistratura che, con delibera del 6 dicembre 2021, ha aggiornato le linee guida all’interno delle “Buone prassi nel settore delle esecuzioni“.

All’interno del paragrafo 9., denominato “La rotazione degli ausiliari.” viene ribadita l’importanza primaria che, nella nomina degli stessi, i Giudici si avvalgano di professionisti capaci, esperti, formati e organizzati.
Infatti:  “L’esecuzione forzata deve svolgersi secondo criteri di efficienza, efficacia e rapidità al fine di liquidare i cespiti del patrimonio del debitore conseguendo il massimo ricavato, da destinare ai creditori e, in via residuale, al debitore esecutato, nel più breve tempo possibile.”
Quindi: “Per il raggiungimento dei predetti obiettivi, la nomina degli ausiliari del giudice dell’esecuzione assume un ruolo strategicamente decisivo. La trasparenza e l’imparzialità nell’assegnazione degli incarichi costituiscono una necessità imprescindibile.”

Si legge ancora nel documento: “la preparazione tecnica di esperti, custodi e professionisti delegati può incidere considerevolmente sul buon esito della procedura, sulla corretta e tempestiva emersione di eventuali criticità, sul rapido ed efficace svolgimento della procedura. Non può, quindi, prescindersi dalla necessità di una preparazione specifica, imposta anche dalla molteplicità dei compiti e delle verifiche richieste, con la conseguenza che, per tali professionisti, non è possibile richiedere al giudice dell’esecuzione di ricorrere alla rotazione a pioggia degli incarichi.

In modo ancora più specifico, con riferimento ai professionisti delegati alle operazioni di vendita, analizzando l’art. 179 quater disp. att. c.p.c. il CSM osserva che lo stesso “non si limita ad operare un riferimento al criterio dell’equa distribuzione degli incarichi, poiché menziona l’esigenza che il rispetto di tale criterio non crei un danno per l’amministrazione della giustizia.”

Il CSM ribadisce che applicare le buone prassi in merito alla nomina dei professionisti delegati alla vendita significa quanto segue: “La garanzia dell’efficienza del servizio giustizia viene dal legislatore anteposta all’esigenza di garantire la ripartizione degli incarichi tra tutti gli iscritti all’elenco.”

Conclude il CSM sulla necessità che la vigilanza (per ora affidata ai capi degli uffici giudiziari) sulla formazione degli albi e degli elenchi non sia meramente formale, dovendo essere effettuata con tempestività e scrupolo.

Dunque, la trasparenza e l’imparzialità nella assegnazione degli incarichi, debbono necessariamente essere contemperate con l’esigenza della ragionevole durata del processo e con la salvaguardia della efficienza, dovendosi, quindi, ritenere che al Giudice dell’esecuzione resti riservata autonomia e discrezionalità nella scelta degli ausiliari, non maturando un automatico diritto di tutti gli iscritti negli albi o negli elenchi a ricevere la nomina.

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