È possibile indicare vari tipi di gravami:
- Trascrizioni pregiudizievoli (pignoramento, sequestro, domanda giudiziale, sentenza dichiarativa di fallimento),
- Ipoteche volontarie a favore di istituti di credito per finanziamenti e contratti di mutuo,
- Ipoteche legali a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, servizi riscossione tributi, Equitalia e simili,
- Gravami derivanti da cause di lavoro o giudizio di separazione tra coniugi,
- Altre ipoteche diverse da quella volontaria a favore di istituti di credito per finanziamenti e contratti di mutuo.
La circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Pubblicità immobiliare e affari legali del 4 marzo 2015 fornisce chiarimenti in merito ai profili civilistici e fiscali delle annotazioni ex art. 586 c.p.c.: “La base imponibile da assumere per la determinazione dell’imposta ipotecaria dovuta per le annotazioni di restrizione di beni da eseguire in forza di decreto di trasferimento è rappresentata, indipendentemente dalla circostanza che gli immobili liberati possano costituire l’intero compendio oggetto dell’ipoteca, dal minore tra l’ammontare del credito garantito e il prezzo di aggiudicazione degli immobili trasferiti.” Alcuni riferimenti normativi: – Circolare n. 8/E Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017 – Circolare n. 24/E Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2015 – Art. 15 D.P.R. 29.09.1973, n. 601 “Disciplina delle agevolazioni tributarie” – Legge 2 aprile 1958, n. 319 – Art. 618 bis Codice di Procedura Civile – Art. 2770 Codice Civile – Legge 6 marzo 1987, n. 74 – D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – D.L. 31 ottobre 1990, n. 3
