Nell’utilizzo dell’applicazione Cancellazione gravami é possibile indicare vari tipi di gravami:
- Trascrizioni pregiudizievoli (pignoramento, sequestro, domanda giudiziale, sentenza dichiarativa di fallimento),
- Ipoteche volontarie a favore di istituti di credito per finanziamenti e contratti di mutuo,
- Ipoteche legali a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, servizi riscossione tributi, Equitalia e simili,
- Gravami derivanti da cause di lavoro o giudizio di separazione tra coniugi,
- Altre ipoteche diverse da quella volontaria a favore di istituti di credito per finanziamenti e contratti di mutuo.
La circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Pubblicità immobiliare e affari legali del 4 marzo 2015 fornisce chiarimenti in merito ai profili civilistici e fiscali delle annotazioni ex art. 586 c.p.c.: “La base imponibile da assumere per la determinazione dell’imposta ipotecaria dovuta per le annotazioni di restrizione di beni da eseguire in forza di decreto di trasferimento è rappresentata, indipendentemente dalla circostanza che gli immobili liberati possano costituire l’intero compendio oggetto dell’ipoteca, dal minore tra l’ammontare del credito garantito e il prezzo di aggiudicazione degli immobili trasferiti.”
Alcuni riferimenti normativi:
– Circolare n. 8/E Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017
– Circolare n. 24/E Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2015
– Art. 15 D.P.R. 29.09.1973, n. 601 “Disciplina delle agevolazioni tributarie”
– Legge 2 aprile 1958, n. 319
– Art. 618 bis Codice di Procedura Civile
– Art. 2770 Codice Civile
– Legge 6 marzo 1987, n. 74
– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
– D.L. 31 ottobre 1990, n. 3